Scambio spontaneo di informazioni

Il 1° gennaio 2017 in Svizzera è entrata in vigore la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa). Quest’ultima prevede all’articolo 7 l’obbligo di fornire assistenza amministrativa su base spontanea. A tal fine la Convenzione sarà applicata per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2018.

Le informazioni devono essere scambiate su base spontanea quando lo Stato che possiede le informazioni presume che un altro Stato possa esservi interessato. In questo contesto, «spontaneo» indica che le informazioni sono fornite senza previa richiesta. Poiché l’iniziativa parte sempre dallo Stato che possiede le informazioni, finora lo scambio spontaneo di informazioni è stato trattato secondo modalità molto differenti da Stato a Stato. 

Lo scambio spontaneo di informazioni è stato concretizzato per la prima volta nel quadro del progetto dell’OCSE e del G20 «Erosione della base imponibile e trasferimento degli utili» (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS), in particolare nell’ambito degli accordi fiscali preliminari (ruling fiscali), che presentano il rischio di erosione della base imponibile o di trasferimento degli utili. Il Consiglio federale ha adottato lo standard internazionale vigente in materia nel quadro di una revisione dell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale. La Svizzera ha iniziato con lo scambio spontaneo d’informazioni sugli accordi fiscali preliminari nel 2018.  

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La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, l’Amministrazione federale delle contribuzioni e i Cantoni lavorano in stretta collaborazione per garantire l’attuazione unitaria a livello nazionale dell’assistenza amministrativa su base spontanea. Domande specifiche in merito possono essere indirizzate a spontane.amtshilfe@estv.admin.ch

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Ultima modifica 30.01.2023

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