Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

Attraverso lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) si vuole incrementare la trasparenza fiscale e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera. Lo standard prevede che gli Stati e i territori che hanno concluso tra loro un tale accordo si scambino reciprocamente informazioni relative a conti finanziari. Oltre alla Svizzera, più di 100 Stati e territori, tra cui tutti i principali centri finanziari, hanno adottato lo standard.

In genere, la Svizzera applica lo SAI sulla base dell’accordo multilaterale tra autorità competenti (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA). Con l’Unione europea, Hong Kong e Singapore, la Svizzera applica lo SAI sulla base di trattati bilaterali.

Le basi legali necessarie per l’attuazione dello SAI sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è responsabile dell’applicazione dello SAI.

L’elenco delle relazioni attivate per lo scambio bilaterale di tutti gli Stati e territori è consultabile sul sito Internet dell’OCSE. L’elenco seguente contiene tutti gli Stati partner SAI della Svizzera. Questa lista è aggiornata regolarmente e prevale sull’elenco dell’OCSE.

Stato al 15.12.2023

Stati  partner               
Approvazione1 Entrata in vigore2
Albania 19.033 01.01.2021
Andorra 17.040 01.01.2018
Anguilla3 18.055 01.01.2019
Antigua e Barbuda5 17.040 01.01.2019
Arabia saudita 17.040 01.01.2018
Argentina 17.040 01.01.2018
Aruba 17.040 01.01.2019
Australia 15.076 01.01.2017
Austria 15.081 01.01.2017
Azerbaigian 19.033  01.01.2020 
Bahamas3 18.055 01.01.2019
Bahrain3 18.055 01.01.2019
Barbados 17.040 01.01.2018
Belgio 15.081 01.01.2017
Belize5 17.040 01.01.2018
Bermuda3
17.040 01.01.2018
Brasile 17.040 01.01.2018
Brunei Darussalam5 19.033 01.01.2021
Bulgaria 15.081 01.01.2017
Canada  16.057 01.01.2017
Cechia 15.081 01.01.2017
Cile 17.040 01.01.2018
Cina (Repubblica popolare Cinese) 17.040 01.01.2018
Cipro 15.081 01.01.2017
Colombia 17.040 01.01.2018
Corea del Sud 16.057 01.01.2017
Costa Rica 17.040 01.01.2018
Croazia 15.081 01.01.2017
Curaçao 17.040 01.01.2018
Danimarca 15.081 01.01.2017
Dominica5 19.033  01.01.2020 
Ecuador 22.048 01.01.2023
Emirati Arabi Uniti3 17.040 01.01.2019
Estonia 15.081 01.01.2017
Finlandia6 15.081 01.01.2017
Francia6 15.081 01.01.2017
Germania 15.081 01.01.2017
Ghana 19.033  01.01.2020 
Giamaica 22.048 01.01.2023
Giappone 16.057   01.01.2017 
Gibilterra4 15.081 01.01.2017
Grecia 15.081 01.01.2017
Grenada 17.040 01.01.2019
Groenlandia 17.040 01.01.2018
Guernsey 16.057 01.01.2017
Hong Kong8 18.055 01.01.2018
India 17.040  01.01.2018 
Indonesia 17.040  01.01.2018 
Irlandia 15.081 01.01.2017
Isola di Man  16.057   01.01.2017 
Isole Cayman3 17.040 01.01.2018
Isole Cook 17.040 01.01.2018
Isole Faroer 17.040 01.01.2018
Isole Marshall3 17.040 01.01.2019
Isole Turks e Caicos3 17.040 01.01.2018
Isole Vergini Britanniche3 17.040 01.01.2018
Islanda 16.057 01.01.2017
Israele 17.040 01.01.2019
Italia 15.081 01.01.2017
Jersey 16.057 01.01.2017
Kazakistan 19.033 01.01.2022
Kenya 22.048 01.01.2024
Kuwait3 18.055 01.01.2019
Latvia 15.081 01.01.2017
Libano5 19.033 01.01.2020 
Liechtenstein 17.040 01.01.2018
Lituania 15.081 01.01.2017
Lussemburgo 15.081 01.01.2017
Macao5 19.033  01.01.2020 
Maldive 19.033 01.01.2022
Malesia 17.040 01.01.2018
Malta 15.081 01.01.2017
Maurizio 17.040 01.01.2018
Messico 17.040 01.01.2018
Monaco 17.040 01.01.2018
Montserrat5 17.040 01.01.2018
Nauru3 18.055 01.01.2019
Nigeria 19.033 01.01.2021
Norvegia 16.057 01.01.2017
Nuova Caledonia3 22.048 01.01.2023
Nuova-Zelanda 17.040 01.01.2018
Oman5 19.033 01.01.2022
Paesi Bassi6 15.081 01.01.2017
Paesi Bassi, comuni d’oltremare (Bonaire, Sint Eustatius e Saba) 18.055 01.01.2019 
Pakistan 19.033  01.01.2020 
Panama 18.055 01.01.2019
Perù 19.033 01.01.2021
Polonia 15.081 01.01.2017
Portogallo6 15.081 01.01.2017
Quatar3 18.055 01.01.2019
Regno Unito4 15.081 01.01.2017
Romania5 15.081 01.01.2017
Russia9 17.040 01.01.2018
Saint Kitts e Nevis 17.040 01.01.2018
Saint Vincent e Grenadine5 17.040 01.01.2018
Sainte Lucie 17.040 01.01.2018
Samoa5 19.033  01.01.2020 
San Marino 17.040 01.01.2018
Seychelles 17.040 01.01.2018
Singapore8 18.055  01.01.2018 
Sint Maarten5 19.033 01.01.2023
Slovacchia 15.081 01.01.2017
Slovenia 15.081 01.01.2017
Spagna6 15.081 01.01.2017
Sudafrica 17.040  01.01.2018 
Svezia 15.081 01.01.2017
Tailandia 22.048 01.01.2024
Turchia 19.033 01.01.2021
Ungheria 15.081 01.01.2017
Uruguay 17.040 01.01.2018
Vanuatu5 19.033  01.01.2020 

1: Numero dell’oggetto per le deliberazioni parlamentari.

2: A decorrere dall’entrata in vigore il 1° gennaio di un dato anno, uno Stato è considerato come una giurisdizione partecipante. A partire da tale data gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione inizieranno a raccogliere - fatto salvo la nota 3 - le informazioni relative ai conti delle persone residenti fiscalmente negli Stati partner. Le autorità competenti si scambiano queste informazioni nell’autunno dell’anno successivo.

3: Questi Stati e territori si sono dichiarati “Giurisdizioni permanentemente non reciproche” perciò significa che trasmettono informazioni relative ai conti finanziari agli Stati partner, senza ricevere alcuna informazione da questi ultimi.

4: Lo SAI con il Regno Unito è attuato dal 1° gennaio 2021 sulla base degli accordi multilaterali SAI (Accordo di assistenza amministrativa in materia fiscale e MCAA).

5: Questi stati e territori si sono dichiarati "giurisdizioni temporaneamente non reciproche", ovvero forniranno inizialmente informazioni sui conti finanziari, ma non riceveranno tali informazioni fino a quando soddisferanno i requisiti della norma SAI sulla riservatezza e la sicurezza dei dati. Gli istituti finanziari svizzeri che effettuano la notifica devono raccogliere i dati rilevanti dal momento dell'attivazione dello SAI e trasmetterli all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro il termine stabilito. L'Amministrazione federale delle contribuzioni trasmetterà tuttavia questi dati agli Stati partner solo se questi ultimi soddisfano i requisiti per lo scambio reciproco di dati e se una revisione aggiornata del Global Forum lo conferma.

6: L’accordo bilaterale con l’Unione europea sullo SAI si applica a tutti i 27 Stati membri ed è valido anche per Azzorre (Portogallo), Guadalupa (Francia), Guyana Francese (Francia), Isole Åland (Finlandia), Isole Canarie (Spagna), Madeira (Portogallo), Martinica (Francia), Mayotte (Francia), La Riunione (Francia) e Saint Martin (Francia).

7: Questi Stati e territori non soddisfano ancora le condizioni per l'attivazione dello SAI. I diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi non sono pertanto efficaci. In particolare, non c’è nessun obbligo per gli istituti finanziari segnalanti di raccogliere informazioni sui conti finanziari e di trasmetterle all'autorità competente. Affinché la Svizzera possa notificare questi Stati e territori come partner SAI, essi devono soddisfare i requisiti dello standard globale SAI e dichiarare il loro interesse a introdurre lo SAI con la Svizzera. Lo SAI è sempre attivata il 1° gennaio di ogni anno.

8: Lo SAI con Hongkong e Singapore è attuato dal 1° gennaio 2024 sulla base degli accordi multilaterali SAI (Accordo di assistenza amministrativa in materia fiscale e MCAA).

9: La trasmissione dei dati verso la Russia è attualmente sospesa. Gli altri diritti e obblighi derivanti dagli accordi in questione rimangono inalterati dalla decisione del Consiglio Federale, come in particolare l'obbligo delle istituzioni finanziarie dichiaranti di raccogliere e trasmettere all'AFC i dati dei conti finanziari dei residenti fiscali in Russia.

Affinché la Svizzera possa notificare questi Stati e territori come partner SAI, essi devono soddisfare i requisiti dello standard globale SAI e dichiarare il loro interesse a introdurre lo SAI con la Svizzera. Lo SAI è sempre attivata il 1° gennaio di ogni anno. 
 

Contatto

Modulo di contatto SAI

Per domande sul scambio automatico di informazioni vogliate completare il presente modulo.

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Email: aia@sif.admin.ch

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