Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
Attraverso lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) si vuole incrementare la trasparenza fiscale e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera. Lo standard prevede che gli Stati e i territori che hanno concluso tra loro un tale accordo si scambino reciprocamente informazioni relative a conti finanziari. Oltre alla Svizzera, più di 100 Stati e territori, tra cui tutti i principali centri finanziari, hanno adottato lo standard.
In genere, la Svizzera applica lo SAI sulla base dell’accordo multilaterale tra autorità competenti (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA). Con l’Unione europea, lo SAI è attuato sulla base di un trattato bilaterale.
Le basi legali necessarie per l’attuazione dello SAI sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è responsabile dell’applicazione dello SAI.
L’elenco delle relazioni attivate per lo scambio bilaterale di tutti gli Stati e territori è consultabile sul sito Internet dell’OCSE. L’elenco seguente contiene tutti gli Stati partner SAI della Svizzera. Questa lista è aggiornata regolarmente e prevale sull’elenco dell’OCSE.
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Email: aia@sif.admin.ch
Il comitato di specialisti qualificati SAI
Stato al 28.11.2025
1: Numero dell’oggetto per le deliberazioni parlamentari.
2: A decorrere dall’entrata in vigore il 1° gennaio di un dato anno, uno Stato è considerato come una giurisdizione partecipante. A partire da tale data gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione inizieranno a raccogliere - fatto salvo la nota 3 - le informazioni relative ai conti delle persone residenti fiscalmente negli Stati partner. Le autorità competenti si scambiano queste informazioni nell’autunno dell’anno successivo.
3: Questi Stati e territori si sono dichiarati “Giurisdizioni permanentemente non reciproche” perciò significa che trasmettono informazioni relative ai conti finanziari agli Stati partner, senza ricevere alcuna informazione da questi ultimi.
4: Lo SAI con il Regno Unito è attuato dal 1° gennaio 2021 sulla base degli accordi multilaterali SAI (Accordo di assistenza amministrativa in materia fiscale e MCAA).
5: Questi stati e territori si sono dichiarati "giurisdizioni temporaneamente non reciproche", ovvero forniranno inizialmente informazioni sui conti finanziari, ma non riceveranno tali informazioni fino a quando soddisferanno i requisiti della norma SAI sulla riservatezza e la sicurezza dei dati. Gli istituti finanziari svizzeri che effettuano la notifica devono raccogliere i dati rilevanti dal momento dell'attivazione dello SAI e trasmetterli all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro il termine stabilito. L'Amministrazione federale delle contribuzioni trasmetterà tuttavia questi dati agli Stati partner solo se questi ultimi soddisfano i requisiti per lo scambio reciproco di dati e se una revisione aggiornata del Global Forum lo conferma.
6: L’accordo bilaterale con l’Unione europea sullo SAI si applica a tutti i 27 Stati membri ed è valido anche per Azzorre (Portogallo), Guadalupa (Francia), Guyana Francese (Francia), Isole Åland (Finlandia), Isole Canarie (Spagna), Madeira (Portogallo), Martinica (Francia), Mayotte (Francia), La Riunione (Francia) e Saint Martin (Francia).
7: Al momento non è possibile lo scambio di dati sui conti finanziari con questo Stato partner, poiché il Global Forum sta chiarendo un possibile incidente di sicurezza e ha bloccato la trasmissione dei dati. Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti devono continuare a raccogliere i dati rilevanti relativi a questo Stato partner e trasmetterli all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro il termine prescritto.
8: Lo SAI con Hongkong e Singapore è attuato dal 1° gennaio 2024 sulla base degli accordi multilaterali SAI (Accordo di assistenza amministrativa in materia fiscale e MCAA).
9: La trasmissione dei dati verso la Russia è attualmente sospesa. Gli altri diritti e obblighi derivanti dagli accordi in questione rimangono inalterati dalla decisione del Consiglio Federale, come in particolare l'obbligo delle istituzioni finanziarie dichiaranti di raccogliere e trasmettere all'AFC i dati dei conti finanziari dei residenti fiscali in Russia.