Procedure per il riconoscimento dell’equivalenza con l’UE

Nella sua politica per una piazza finanziaria svizzera sostenibile, il Consiglio federale ha identificato le procedure di equivalenza come elemento fondamentale per la salvaguardia e il miglioramento dell’accesso dei fornitori svizzeri al mercato dell’Unione europea. A tal fine si intende ottenere dall’UE, laddove economicamente ragionevole, il riconoscimento dell’equivalenza della normativa svizzera in materia di mercati finanziari.

Politica per una piazza finanziaria svizzera sostenibile

Negli ultimi anni la Svizzera ha ottenuto dall’UE diversi riconoscimenti dell’equivalenza del proprio quadro normativo, in particolare nei seguenti settori:

  • riconoscimento della normativa svizzera per le controparti centrali (2015);
  • riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni svizzere concernenti la solvibilità delle assicurazioni (2015).

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali si adopera soprattutto nei seguenti settori per un avvio o una conclusione tempestivi di ulteriori procedure di equivalenza:

  • riconoscimento delle sedi di negoziazione svizzere (equivalenza delle borse) [1], dopo la mancata proroga dell’equivalenza delle borse per la Svizzera a fine giugno 2019 [2];
  • riconoscimento della normativa svizzera sui derivati [3];
  • estensione del passaporto UE per gestori di fondi d’investimento alternativi a Stati terzi [4];
  • procedura per la fornitura transfrontaliera di attività a investitori professionali [5].
 

[1] Art. 23 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (MiFIR)

[2] Misura di protezione dell’infrastruttura delle borse svizzere

[3] Art. 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR)

[4] Art. 67 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (AIFMD)

[5] Art. 46/47 MiFIR

Ultima modifica 02.12.2021

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