Misura di protezione dell’infrastruttura delle borse svizzere

Conformemente agli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’Unione europea (UE), le imprese di investimento dell’UE possono negoziare azioni svizzere sulle borse svizzere in linea di principio soltanto se l’UE riconosce queste ultime come equivalenti. L’UE ha concesso al nostro Paese l’equivalenza delle borse svizzere fino a fine giugno 2019, senza rinnovarla in seguito. Ciò ha dato il via all'attuazione della misura di protezione dell'infrastruttura borsistica svizzera (misura di protezione). Poiché l'UE ha continuato a non riconoscere l'equivalenza della regolamentazione della borsa svizzera, la misura di protezione è stata incorporata nel diritto ordinario il 1° gennaio 2024.

Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha varato la misura di protezione dopo che la Commissione europea fino a quel momento non aveva prorogato l’equivalenza delle borse svizzere. Dal 1° gennaio 2019 le sedi di negoziazione estere necessitano di un obbligo di riconoscimento se ammettono al commercio determinate azioni di società svizzere o consentono il commercio di simili azioni. La misura di protezione è stata concepita in modo da non produrre effetti nella prassi fintantoché è in vigore l’equivalenza delle borse. Ulteriori informazioni sulla misura di protezione sono contenute nel documento esplicativo più sotto.

Nel dicembre 2018 la Commissione europea ha prorogato l’equivalenza delle borse fino a fine giugno 2019, rifiutando tuttavia di concedere una proroga oltre il 30 giugno 2019. Il DFF ha quindi attivato al 1° luglio 2019 la misura di protezione nei confronti UE e dei suoi Stati membri. La misura di protezione garantisce che le imprese di investimento dell’UE possano continuare a negoziare azioni svizzere presso sedi di negoziazione svizzere anche in assenza dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE. Ulteriori informazioni sulla misura di protezione e sulla sua storia sono contenute nel messaggio (vedi sotto).

In seguito al mancato rinnovo dell’equivalenza della regolamentazione svizzera delle borse da parte dell’UE, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un disegno per la trasposizione della misura di protezione nel diritto ordinario, ovvero nella legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi). Le Camere federali hanno approvato la modifica di legge il 17 marzo 2023. Dopo che il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 6 luglio 2023, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la modifica al 1° gennaio 2024 e che l'UE e i suoi Stati membri continueranno a essere protetti. La misura rimane straordinaria e temporanea anche dopo la sua trasposizione nella LInFi e verrà applicata inizialmente per un periodo di cinque anni. Il Consiglio federale ha la facoltà di disattivare la misura di protezione nei confronti dell’UE prima della scadenza di questo termine.

Equivalenza delle borse con il Regno Unito

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’UE. Il DFF ha attivato di conseguenza la misura di protezione anche nei confronti del Regno Unito. Il 31 dicembre 2020 è terminata la fase di transizione nei rapporti tra il Regno Unito e l'UE.

Tra la Svizzera e il Regno Unito si è ora giunti a una normalizzazione dei rapporti relativamente alla regolamentazione delle borse: il governo britannico ha riconosciuto l'equivalenza della regolamentazione delle borse svizzere e sottoposto tale decisione al Parlamento britannico. Con il riconoscimento dell’equivalenza, entrato in vigore il 3 febbraio 2021, la Svizzera ha potuto disattivare la misura di protezione nei confronti del Regno Unito. Lo stesso giorno la FINMA ha concesso alle piattaforme di negoziazione britanniche il necessario riconoscimento, consentendo in tal modo la ripresa delle negoziazioni delle azioni svizzere nelle borse britanniche.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 22.12.2023

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