Rafforzamento della lotta contro il riciclaggio di denaro: Misure

Il progetto di legge per il rafforzamento della lotta al riciclaggio di denaro vuole introdurre nuove misure. Eccone una panoramica.

Misure principali

Registro degli aventi economicamente diritto e altre misure in materia di trasparenza
  • Le persone giuridiche (soggetti di diritto svizzero e determinate categorie di diritto estero) sono tenute a identificare i loro aventi economicamente diritto e ad adottare misure di verifica.
  • Un registro federale contiene le informazioni sugli aventi economicamente diritto delle società e di altri enti assoggettati. Spetta a questi ultimi annunciarsi al registro.
  • Anche le persone che esercitano la funzione di amministratori o azionisti in un rapporto fiduciario sottostanno agli obblighi in materia di trasparenza.
  • Il registro è tenuto dall’Ufficio federale di giustizia. Una nuova autorità che fa capo al Dipartimento federale delle finanze (DFF) esegue i controlli sulle informazioni nel registro e può sanzionare le infrazioni legate ai nuovi obblighi introdotti dalla legge.
  • Il registro è accessibile alle autorità competenti e agli intermediari finanziari nonché ai consulenti assoggettati alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e agli avvocati esercitanti un’attività sottoposta agli obblighi di diligenza (art. 13a segg. avamprogetto della legge sugli avvocati), ma non al pubblico.
  • Gli intermediari finanziari e le autorità designate dalla legge possono consultare il registro e sono tenuti a segnalare eventuali divergenze («discrepancy reporting»).
Introduzione di obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro per determinate attività delle professioni non finanziarie
  • Gli avvocati, i notai, i giuristi indipendenti, i contabili e i fornitori di servizi specializzati per le società sottostanno agli obblighi di diligenza laddove svolgano determinate attività a rischio (in particolare i servizi connessi alla costituzione, alla gestione o alla domiciliazione di persone giuridiche o di trust e le transazioni immobiliari).
  • Le nuove persone assoggettate (consulenti) e gli avvocati esercitanti un’attività sottoposta agli obblighi di diligenza sono tenuti a identificare i propri clienti, gli aventi economicamente diritto nonché l’oggetto e lo scopo della transazione.
  • I consulenti e gli avvocati che svolgono un’attività sottoposta agli obblighi di diligenza devono comunicare i loro sospetti fondati all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (di seguito «Ufficio di comunicazione»). Una deroga è prevista solo nei casi in cui le informazioni sono coperte dal segreto professionale e se tali consulenti e avvocati non effettuano alcuna transazione finanziaria per conto dei loro clienti.
  • La vigilanza per quanto concerne l’osservanza dei nuovi obblighi compete a un organismo di autodisciplina (fanno eccezione gli avvocati, nel loro caso la vigilanza viene esercitata dall’autorità cantonale competente).

Altre misure

Organismi di autodisciplina

Le misure adottate mirano ad anticipare un probabile cambiamento di giurisprudenza per quanto concerne la qualificazione delle sanzioni pronunciate dagli organismi di autodisciplina secondo la LRD: vista l’evoluzione della legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il Tribunale federale potrebbe valutare la possibilità di far rientrare le sanzioni nell’ambito del diritto pubblico.

La nuova regolamentazione intende:

  • introdurre una base legale adeguata per le norme attuative degli obblighi di diligenza adottati dagli organismi di autodisciplina;
  • fornire un quadro idoneo alla vigilanza esercitata da tali organismi, introducendo nella legge la possibilità di avviare procedimenti formali, l’obbligo di collaborazione delle parti interessate e il diritto dell’organismo di autodisciplina di incaricare uno specialista esterno;
  • definire il tipo di misure che gli organismi di autodisciplina potranno adottare. Essi non potranno più comminare sanzioni pecuniarie, ma potranno adottare misure amministrative finalizzate al rispetto o al ripristino della situazione conforme;
  • prevedere la possibilità per il DFF di infliggere sanzioni pecuniarie nei casi più gravi.
Beni immobili
  • Viene soppresso il valore soglia delle transazioni in contanti che determinano l’applicazione degli obblighi di diligenza (commercianti).
  • Gli avvocati, i notai e altri consulenti sono sottoposti a obblighi di diligenza al momento dell’acquisto e della vendita di un bene immobile (cfr. n. 2).
  • Nel registro degli aventi economicamente diritto occorre iscrivere le persone giuridiche estere proprietarie di un bene immobile in Svizzera (cfr. n. 1).
Metalli preziosi e pietre preziose
  • Il valore soglia delle transazioni in contanti che determinano l’applicazione degli obblighi di diligenza (commercianti) viene abbassato a 15 000 franchi.
Formato unitario delle comunicazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)
  • Viene introdotta una disposizione secondo cui chi effettua una segnalazione è tenuto al rispetto di standard di dati unitari per la trasmissione delle comunicazioni all’organismo di autodisciplina.
Trasparenza nell’ambito dei trust
  • Il progetto introduce l’obbligo per i trustee che hanno un domicilio (o esercitano un’attività) in Svizzera di raccogliere e conservare le informazioni concernenti i propri aventi economicamente diritto.
  • La vigente legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro include già disposizioni applicabili ai trustee professionali. La regolamentazione prevista dalla legge sulla trasparenza sarà limitata ai trustee non professionali in modo da garantire il loro assoggettamento a tali obblighi. Una pertinente disposizione penale ne assicurerà l’applicazione.
Obbligo di adottare le misure finalizzate a prevenire la violazione delle sanzioni basate sulla legge sugli embarghi (LEmb)
  • L’obiettivo della revisione consiste nel rafforzare gli obblighi organizzativi delle persone assoggettate alla LRD e degli avvocati sottoposti agli obblighi di diligenza, dal momento che questi ultimi saranno tenuti a individuare, limitare e controllare i rischi in materia di sanzioni ai sensi della LEmb. La nuova regolamentazione esige pertanto che queste persone includano nei loro provvedimenti organizzativi quelli necessari a prevenire la violazione delle misure coercitive basate sulla LEmb.
Disposizione sullo scambio di informazioni tra la FINMA e gli organismi di vigilanza
  • Il progetto crea una base legale scambio di informazioni tra la FINMA, gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina.

Ultima modifica 31.08.2023

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