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Pubblicato il 29 luglio 2025

Entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia contro la doppia imposizione

L'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia contro la doppia imposizione è entrato in vigore il 24 luglio 2025. Esso contiene nuove norme permanenti relative all'imposizione del reddito da telelavoro e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2026.

L'Accordo aggiuntivo fa parte della soluzione concordata alla fine del 2022 in materia di imposizione del telelavoro. Entro il limite del 40% dell'orario di lavoro per anno civile, esso prevede che le retribuzioni relative al telelavoro siano imponibili nello Stato contraente in cui ha sede il datore di lavoro. Inoltre, lo Stato del datore di lavoro verserà allo Stato di residenza del dipendente il 40% delle imposte riscosse sulle retribuzioni versate per le attività svolte in telelavoro nello Stato di residenza. Uno scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali garantirà l'applicazione delle nuove norme.

Inoltre, l'Accordo aggiuntivo aggiorna altre disposizioni della convenzione tra la Svizzera e la Francia contro la doppia imposizione. In particolare, allinea la convenzione ai risultati dei lavori dell'OCSE volti a contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS).

Indirizzo cui rivolgere domande:

Sezione Questioni fiscali bilaterali e convenzioni contro le doppie imposizioni, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI, Tel. +41 58 462 71 29, dba@sif.admin.ch

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