Uno dei compiti centrali del Fondo monetario internazionale (FMI) consiste nel preservare e rafforzare la stabilità finanziaria globale. A tal fine collabora strettamente con le banche centrali e i ministeri delle finanze degli Stati membri. Questa collaborazione interessa anche la predisposizione di risorse per prevenire o limitare crisi finanziarie e monetarie.
L’apertura al commercio e ai flussi di capitali, la moneta propria e l’importanza della piazza finanziaria fanno sì che la Svizzera nutra un forte interesse a essere parte della rete di sicurezza finanziaria globale. Nel quadro della sua adesione al FMI, partecipa in particolare al dispositivo della cooperazione monetaria intergovernativa. In questo contesto, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la Banca nazionale svizzera (BNS) operano in stretto coordinamento, poggiandosi sulle seguenti basi giuridiche:
> Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods
> Decreto federale del 10 settembre 2020 che approva l’adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale
La Confederazione può assumere impegni finanziari basandosi sulla legge sull’aiuto monetario (LAMO) e sul decreto sull’aiuto monetario (DAM). Il DAM concretizza questa facoltà legale a concedere aiuti monetari e permette alla Confederazione di farsi carico delle garanzie in caso di insolvenza per aiuti finanziari fino a 10 miliardi di franchi, concessi conformemente agli articoli 2 e 4 LAMO. Il DAM ha una validità di cinque anni e nel 2022 la sua durata è stata prorogata al 15 aprile 2028.
> Legge sull’aiuto monetario (LAMO)
> Decreto sull’aiuto monetario (DAM)
L’impegno della Svizzera in questo contesto comprende i seguenti contributi (i dati sono indicati prevalentemente in diritti speciali di prelievo (DSP), l’unità di conto del FMI > Il diritto speciale di prelievo, sito Internet del FMI):
Impegno della Svizzera:
- quota della Svizzera nel FMI: 5,77 miliardi di DSP
- importo utilizzato attualmente dal FMI > sito web della BNS
- ultimo adeguamento della quota: 26 gennaio 2016, di durata illimitata
Base giuridica:
> Legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods
Osservazioni:
La somma totale delle quote del FMI ammonta a 476 miliardi di DSP, di cui alla Svizzera è stato assegnato l’1,21 per cento. La parte utilizzata della quota svizzera è una riserva monetaria liquida che la BNS può ottenere su richiesta. Per questi fondi non esiste una prestazione di garanzia della Confederazione.
Impegno della Svizzera:
- contributo della Svizzera ai NAC: 11,08 miliardi di DSP
- importo utilizzato attualmente dal FMI > sito web della BNS
- in vigore dal 1° gennaio 2021, di durata illimitata
Base giuridica:
> Decreto federale che approva l’adesione della Svizzera ai NAC modificati del FMI
Osservazioni:
Con i NAC, i 40 Paesi aderenti possono mettere a disposizione del FMI, a complemento delle sue risorse ordinarie, fino a 361 miliardi di DSP. Per queste risorse non esiste una prestazione di garanzia della Confederazione.
Impegno della Svizzera:
- DSP attribuiti finora alla Svizzera (2009 e 2021): 8,82 miliardi di DSP
- importo massimo convenuto per l’acquisto o la vendita di DSP contro valuta: 4,41 miliardi di DSP
Base giuridica:
Accordo tra la BNS e il FMI nel quadro della > Partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods
Osservazioni:
Il DSP non è solo un’unità di conto del FMI, ma anche una moneta di riserva creata dal FMI. L'importo totale dei DSP assegnati ai membri è di circa 660 miliardi di DSP. La BNS si è impegnata nei confronti del FMI (attraverso la conclusione di un «Voluntary Trading Arrangement») a vendere o acquistare DSP contro dollari americani o euro fino a un importo massimo convenuto.
Impegno della Svizzera:
- linea di credito della BNS a favore del FMI: 3,66 miliardi di franchi
- importo utilizzato attualmente dal FMI > sito web della BNS
- in vigore dal 1° gennaio 2021, impegni al massimo fino a fine 2024
Base giuridica:
> Legge sull’aiuto monetario (LAMO), > Decreto sull’aiuto monetario (DAM)
Osservazioni:
Come ulteriore garanzia subordinata alle quote e ai NAC, 41 Paesi mettono a disposizione del FMI mutui per oltre 138 miliardi di DSP. Questi mutui sono stati approvati nel quadro di un pacchetto complessivo e sono limitati al massimo fino a fine 2024. Si tratta di un aiuto monetario, coperto dal DAM, che viene concesso conformemente all’articolo 2 LAMO in caso di perturbazione del sistema monetario internazionale. La Confederazione garantisce quindi alla BNS il rimborso e la remunerazione tempestivi delle quote di credito eventualmente utilizzate dal FMI.
Impegno della Svizzera:
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Base giuridica:
> Legge sull’aiuto monetario (LAMO), > Decreto sull’aiuto monetario (DAM)
Osservazioni:
Di norma, i mutui bilaterali dei Paesi creditori sono parte integrante di un’iniziativa coordinata a livello internazionale. La Svizzera ha partecipato per l’ultima volta nel 2015 alla concessione di un aiuto di questo tipo (per l’Ucraina, questo prestito è stato rimborsato).
Impegno della Svizzera:
- tre mutui della BNS al PRGT: 1,55 miliardi di DSP
- importo utilizzato attualmente dal FMI > sito web della BNS
- in vigore dal: 1° marzo 2011, 14 giugno 2017 e 1° gennaio 2021; impegni al massimo fino al 2029
Basi giuridiche:
> Legge sull’aiuto monetario (LAMO), > Decreto federale per un mutuo concesso al PRGT nel 2011, > Decreto federale per un mutuo concesso al PRGT nel 2017, > Decreto federale per un mutuo concesso al PRGT nel 2020
Osservazioni:
Il PRGT permette di elargire crediti agevolati del FMI ai Paesi più poveri nel quadro di programmi intesi a rafforzare il quadro macroeconomico e quindi a promuovere una crescita duratura dei Paesi. I finanziamenti sono forniti da prestiti volontari e donazioni dei Paesi creditori. Si tratta di una partecipazione speciale nell’ambito del FMI concessa conformemente all’articolo 3 LAMO. A tal fine viene sottoposto al Parlamento, con un messaggio, un decreto federale per un impegno di garanzia che assicura alla BNS il servizio del debito.
Impegno della Svizzera:
- Prestito della BNS alla RST: 500 milioni di DSP.
- Importo utilizzato dal FMI: 500 milioni di DSP sul conto investimenti della RST.
- In vigore dal 1° gennaio 2024; impegno fino al 2034
Base giuridica:
> Legge sull'aiuto monetario (LAMO), > Decreto federale per un mutuo concesso al RST nel 2023
Note:
Il RST è uno strumento del FMI per sostenere i Paesi più poveri e vulnerabili a far fronte ai cambiamenti climatici e alla preparazione alle pandemie. I prestiti dell'RST sono sempre concessi insieme a un programma regolare del FMI. I finanziamenti vengono erogati attraverso prestiti volontari e contributi dei Paesi creditori. Si tratta di una partecipazione speciale nell'ambito del FMI, in conformità con l'articolo 3 della legge del FMI. A tal fine viene sottoposto al Parlamento, con un messaggio, un decreto federale per un impegno di garanzia che assicura alla BNS il servizio del debito.
Impegno della Svizzera:
- contributo al fondo «Catastrophe Containment and Relief Trust» (CCRT) del FMI per la riduzione del debito contratto dai Paesi più poveri nei confronti del FMI: 25 milioni di franchi (pagamento nel quadro del preventivo 2020)
- contributo alla sovvenzione d'interessi del PRGT del FMI: 50 milioni di franchi (da versare in cinque rate uguali nei bilanci 2023-27)
- contributo per attenuare l’indebitamento della Somalia nei confronti del FMI, concesso nel quadro dell’iniziativa HIPC/MDRI degli anni 1996 e 2005: 10 milioni di franchi della Confederazione svizzera e della BNS (pagamento Confederazione: nel quadro del preventivo 2023)
- contributo per attenuare l’indebitamento del Sudan nei confronti del FMI, concesso nel quadro dell’iniziativa HIPC/MDRI degli anni 1996 e 2005: 25 milioni di franchi della Confederazione svizzera e della BNS (pagamento Confederazione: nel quadro del preventivo 2023)
Base giuridica:
> Legge sull’aiuto monetario (LAMO)
Osservazioni:
Nel processo di preventivazione, il Consiglio federale può sottoporre per approvazione i contributi iscritti a preventivo di entità limitata corrispondenti a una partecipazione speciale nell’ambito del FMI ai sensi dell’articolo 3 LAMO. Per questi contributi richiede un credito d’impegno con il messaggio concernente il preventivo o con le aggiunte.
Per maggiori informazioni sulle relazioni della Svizzera con il FMI consultare anche il sito web del FMI.
> Panoramica delle relazioni della Svizzera con il FMI
Ultima modifica 08.03.2024