Standard minimi del progetto BEPS

Il piano d’azione BEPS comprende 15 azioni. Gli standard minimi da attuare riguardano il contrasto alle pratiche fiscali dannose, lo scambio spontaneo di informazioni relative agli accordi fiscali preliminari (ruling fiscali, azione 5), l’introduzione di clausole antiabuso nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (azione 6), la rendicontazione Paese per Paese (azione 13) e i meccanismi di risoluzione delle controversie (azione 14). L’attuazione degli standard minimi viene verificata regolarmente dall’Inclusive Framework on BEPS.

BEPS-Aktionsplan_IT

Azione 5 BEPS

Contrastare le pratiche fiscali dannose considerando trasparenza e sostanza

  1. Con la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA), entrata in vigore il 1° gennaio 2020, sono stati aboliti gli statuti fiscali non più riconosciuti e sono state introdotte nuove regolamentazioni in linea con gli standard internazionali.

  2. Lo scambio spontaneo di informazioni relative ad accordi fiscali preliminari (ruling fiscali) è applicabile in Svizzera dal 1° gennaio 2018.

Verifica:

  1. L'organismo responsabile (FHTP) dell'OCSE esamina i regimi a intervalli regolari e pubblica i risultati in un rapporto sui progressi compiuti (cfr. «Preferential tax regimes»).

  2. Dal 2017 l’Inclusive Framework on BEPS verifica annualmente lo stato di attuazione dello standard minimo. Con l’avvio dello scambio spontaneo di informazioni relative agli accordi fiscali preliminari, dal 1° gennaio 2018 la Svizzera attua lo standard internazionale. Il rapporto sulla valutazione tra pari 2021 formula una raccomandazione per la Svizzera, scaturite da scambi avvenuti in ritardo.

Azione 6 BEPS

Prevenire l’abuso dei trattati

Le disposizioni intese a prevenire l’abuso dei trattati e migliorare la risoluzione delle controversie (cfr. azione BEPS 14 più sotto) vengono adottate in virtù della Convenzione BEPS o nel quadro di negoziazioni bilaterali di convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI).

Verifica:

La verifica annuale dell’attuazione dello standard minimo definito nell’azione 6 BEPS è stata avviata nel 2018 e un primo rapporto è stato presentato all’inizio del 2019. La verifica si basa sui criteri di valutazione («terms of reference») rivisti dell'aprile 2021. 

Azione 13 BEPS

Rendicontazione Paese per Paese

L’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese, la legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese e la relativa ordinanza sono entrati in vigore nel dicembre 2017. In Svizzera, è obbligatorio presentare le rendicontazioni Paese per Paese dall’anno fiscale 2018. Il primo scambio regolare è avvenuto nel 2020.

Verifica:

Dal 2017 l’Inclusive Framework on BEPS verifica ogni anno l’attuazione dello standard minimo definito nell’azione 13 BEPS. I rapporti sulle valutazioni tra pari relative alla Svizzera finora non hanno evidenziato lacune (cfr. rapporti 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).

Azione 14 BEPS

Miglioramento della risoluzione delle controversie

Nel quadro dell’azione 14 la Svizzera si è impegnata a rispettare i 17 elementi dello standard minimo intesi a migliorare l’efficacia dei meccanismi di risoluzione delle controversie. Lo standard si articola intorno a tre principi: 1) garantire che gli obblighi relativi alla procedura amichevole previsti dalle CDI siano adempiuti in buona fede e che le controversie oggetto di una procedura amichevole siano risolte in tempo utile; 2) garantire che i processi amministrativi volti a favorire la prevenzione e la risoluzione in tempo utile delle controversie relative alle CDI siano effettivamente attuati; e 3) garantire che i contribuenti possano ricorrere alla procedura amichevole qualora ne abbiano diritto. La Svizzera rispetta in ampia misura gli standard minimi definiti nell’azione 14 e intende procedere agli adeguamenti ancora necessari.

Verifica:

La verifica dell’attuazione dello standard minimo definito nell’azione 14 BEPS era già stata avviata nell’ottobre 2016 con la pubblicazione della documentazione rilevante a tale scopo.

Per la Svizzera, la prima fase di verifica è iniziata nel dicembre 2016 e il primo rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera è stato pubblicato dall'OCSE nel 2017. I risultati emersi sono globalmente positivi.

La seconda fase di verifica dell’azione 14 prevede il monitoraggio («follow-up») delle misure attuate dai vari Paesi a seguito delle raccomandazioni formulate nell’ambito della prima fase di verifica. In Svizzera gli adeguamenti necessari per ottemperare a tutti gli elementi dello standard minimo sono pochi. Il rapporto concernente la seconda fase della valutazione tra pari relativa alla Svizzera è stato pubblicato nel 2019.

Attualmente sono al vaglio una possibile modifica dello standard e della relativa verifica così come la modalità secondo cui tale modifica dovrebbe avvenire.

Ultima modifica 08.08.2023

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