Legal Entity Identifier (LEI)

In seguito alla crisi finanziaria mondiale del 2008 sono stati intensificati gli sforzi internazionali volti a creare un sistema standardizzato e globale di identificazione dei partecipanti al mercato finanziario (cosiddetto «Legal Entity Identifier», LEI). In quanto inequivocabile e standardizzato su scala globale, il LEI consente alle autorità e ai partecipanti al mercato finanziario di identificare in modo affidabile le loro parti contrattuali, in particolare nelle operazioni del mercato finanziario. Il LEI contribuisce pertanto all’individuazione tempestiva dei rischi nel settore finanziario e alla promozione della stabilità finanziaria.

A livello internazionale il LEI serve attualmente all’identificazione delle parti nel commercio dei derivati. Il 1° gennaio 2016 il LEI ha fatto il suo ingresso nel diritto svizzero con la legge sull’infrastruttura finanziaria nel campo degli obblighi di notifica. L’importanza del LEI è riconosciuta anche in altri settori dei mercati finanziari (come la liquidazione delle banche o la lotta al riciclaggio di denaro).

L’odierna struttura del sistema LEI comprende tre livelli: 

  • Il Comitato di supervisione regolamentare dei LEI («Regulatory Oversight Committee»; LEI ROC) è un organo ampiamente sostenuto a livello internazionale costituito da oltre 70 autorità di più di 40 Paesi. Riunisce banche centrali, ministeri delle finanze e autorità di vigilanza per coordinare e vigilare sul sistema LEI. 

  • Il secondo livello è costituito dalla «Global Legal Entity Identifier Foundation», la parte operativa del sistema LEI che funge da raccordo con il terzo livello.  

  • Quest’ultimo livello comprende gli uffici locali che rilasciano i LEI. In Svizzera dovranno essere create le basi per consentire all’Ufficio federale di statistica di rilasciare i LEI.  

La Svizzera è rappresentata in seno al LEI ROC con due seggi occupati dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dalla Banca nazionale svizzera (BNS). La salvaguardia degli interessi della Svizzera comprende dunque sia la partecipazione attiva in seno al LEI ROC che l’individuazione tempestiva di sviluppi significativi. 

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Ultima modifica 27.01.2023

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