Scambio spontaneo di informazioni: il Consiglio federale licenzia la nuova ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale

Berna, 23.11.2016 - In occasione della sua seduta del 23 novembre 2016 il Consiglio federale ha licenziato l’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale (OAAF) completamente riveduta e l’ha posta in vigore con effetto dal 1° gennaio 2017. La revisione definisce il quadro generale e le procedure necessarie per lo scambio spontaneo di informazioni, compresi quelli previsti per le decisioni fiscali anticipate (i cosiddetti «ruling»).

La nuova ordinanza contiene in particolare disposizioni concernenti la procedura e le informazioni da trasmettere alle autorità fiscali estere come pure i termini da osservare nello scambio spontaneo di informazioni. Per quanto riguarda il caso specifico delle decisioni fiscali anticipate, l’ordinanza definisce le categorie che sottostanno allo scambio spontaneo di informazioni e quali Stati devono essere informati. Le disposizioni relative alle domande raggruppate sancite nella vecchia ordinanza rimangono invariate.

L’ordinanza riveduta entra in vigore il 1° gennaio 2017. La Svizzera inizierà ad applicare lo scambio spontaneo di informazioni dal 1° gennaio 2018 per i periodi fiscali a partire da tale data.

La procedura di consultazione sul progetto di revisione dell’ordinanza è terminata il 10 agosto 2016. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha approvato il progetto. Nell’ordinanza definitiva si terrà conto di una serie di pareri da loro formulati.

Le nuove disposizioni dell’ordinanza sono conformi al progetto dell’OCSE e del G20 concernente l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS). Tali disposizioni si basano sulla Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e sulla riveduta legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF), che il Consiglio federale ha posto altresì in vigore con effetto dal 1° gennaio 2017. Lo scambio spontaneo di informazioni è limitato ai Paesi firmatari della Convenzione sull’assistenza amministrativa.


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