Indagine conoscitiva relativa all’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria

Berna, 20.08.2015 - In data odierna il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha avviato l’indagine conoscitiva relativa all’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi). L’ordinanza contiene le disposizioni di esecuzione della legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), emanate dal Consiglio federale. L’indagine conoscitiva si concluderà il 2 ottobre 2015.

La LInFi è stata adottata dal Parlamento il 19 giugno 2015. Essa permette di adeguare la regolamentazione delle infrastrutture del mercato finanziario e del commercio di derivati agli sviluppi del mercato e alla normativa internazionale. L'OInFi contiene le disposizioni di esecuzione della LInFi, emanate dal Consiglio federale, e concretizza in particolare le condizioni di autorizzazione per le infrastrutture del mercato finanziario e gli obblighi dei partecipanti a tale mercato nel commercio di derivati. Essa si basa sul diritto vigente, sulle prescrizioni internazionali e sul diritto dell'UE.

Nell'ambito delle infrastrutture del mercato finanziario occorre evidenziare soprattutto le prescrizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione applicabili alle sedi di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione. Con queste prescrizioni si intende far fronte in particolare alla problematica delle cosiddette «dark pool», ossia le sedi di negoziazione attualmente poco trasparenti. L'OInFi concretizza inoltre le regole volte a contrastare le ripercussioni negative della negoziazione ad alta frequenza.

Riguardo al commercio di derivati, l'OInFi concretizza gli obblighi di compensazione, di comunicazione e di riduzione dei rischi. Per l'introduzione di tali obblighi sono previsti adeguati periodi transitori. In particolare gli istituti di previdenza e le fondazioni di investimento dovranno adempiere l'obbligo di compensazione in linea di massima solo a partire dall'agosto del 2017, analogamente a quanto previsto dalla normativa dell'UE. Per le cosiddette controparti finanziarie, come banche e assicurazioni, è previsto un valore soglia di 8 miliardi di franchi applicabile ai contratti derivati in corso. Le controparti finanziarie che non raggiungono questo valore sono considerate piccole e pertanto sottostanno a obblighi meno estesi.

L'OInFi dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla legge, ovvero il 1° gennaio 2016. Sarà completata dall'ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) e dalla nuova ordinanza della FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA), che conterranno le disposizioni di esecuzione della LInFi la cui emanazione compete alla Banca nazionale svizzera (BNS) e all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).


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Daniel Saameli, portavoce DFF
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