La modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Polonia è entrata in vigore

Berna, 21.10.2011 - Il Protocollo del 20 aprile 2010 che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Polonia (CDI) è entrato in vigore il 17 ottobre 2011. Esso contiene disposizioni sullo scambio di informazioni conformi allo standard internazionale e contribuisce all'ulteriore buono sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

Oltre alla clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard OCSE, con la Polonia è stata convenuta l'esenzione dall'imposta alla fonte per dividendi da partecipazioni determinanti e per dividendi a istituzioni di previdenza. Sono considerate determinanti le partecipazioni di almeno il 10 per cento (finora 25 %) del capitale della società distributrice, purché siano state possedute per almeno due anni. Per interessi e canoni il Protocollo di modifica prevede un diritto d'imposizione dello Stato della fonte del 5 per cento, mentre gli interessi e i canoni tra imprese associate sono esenti dall'imposta alla fonte. I contributi versati alla previdenza nell'altro Stato contraente sono ora ammessi in deduzione a fini fiscali. Il Protocollo di modifica prevede inoltre una clausola arbitrale.

Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano dal 1° gennaio 2012, fatta eccezione per le disposizioni che concernono le aliquote d'imposta alla fonte per dividendi e canoni, che saranno applicabili dal 1° luglio 2013. Il Protocollo di modifica è stato approvato dai Parlamenti di entrambi i Paesi.


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