Le modifiche della Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione con la Danimarca sono in vigore

Berna, 01.12.2010 - Il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione (CDI) è entrato in vigore. Oltre a una disposi-zione sullo scambio d’informazioni secondo lo standard dell’OCSE, con la Da-nimarca è stata convenuta l’introduzione di una clausola arbitrale. Inoltre la partecipazione minima per l’esenzione dall’imposizione alla fonte per i casi di distribuzione dei dividendi è stata fissata al 10 per cento. Sono parimenti esen-tati i dividendi pagati a istituzioni di previdenza dei pilastri 1, 2 e 3a. Per tutti gli altri dividendi lo Stato della fonte ha un diritto d’imposizione minimo del 15 per cento. Il diritto d’imposizione su pensioni della previdenza privata spetterà ora primariamente allo Stato della fonte.

La Svizzera e la Danimarca hanno notificato vicendevolmente per via diplomatica che tutte le condizioni e procedure legali necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo sono adempiute. All'atto dell'ottenimento della seconda nota, la Convenzione è entrata in vigore il 22 novembre 2010 e l'estensione alle Isole Faer Oer il 29 novembre 2010. L'applicazione delle nuove disposizioni di una CDI dipende sempre dalla regolamentazione convenuta nell'Accordo. Le nuove disposizioni sono applicabili normalmente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.

Le disposizioni del Protocollo che modifica la CDI con la Danimarca sono applicabili a dividendi esigibili a partire dal 1° gennaio 2011. Le disposizioni sono applicabili alle pensioni esigibili a partire dal 1° gennaio 2011 (fanno eccezione le pensioni già in corso al momento della firma del Protocollo e pagate ai beneficiari che hanno trasferito prima di questa data il loro domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente). I contributi pagati da cittadini svizzeri residenti in Danimarca alla previdenza svizzera vengono dedotti dal reddito imponibile in Danimarca per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio 2011, o dopo tale data. Le disposizioni sullo scambio d'informazioni sono applicabili agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio 2011, o dopo tale data.

Il Protocollo che modifica la CDI con la Danimarca nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza è stato firmato il 21 agosto 2009 a Berna ed è stato approvato dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati il 18 giugno 2010. Il termine per il referendum è scaduto inutilizzato il 7 ottobre 2010.


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