La Svizzera e gli USA firmano la riveduta Convenzione di doppia imposizione

(Ultima modifica 24.09.2009)

Berna, 23.09.2009 - In data odierna la Svizzera e gli USA hanno firmato a Washington il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI). Oltre ad altre novità, il Protocollo di modifica contiene disposizioni sullo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE negoziato in base ai parametri decisi dal Consiglio federale. In futuro, in una domanda di assistenza amministrativa il contribuente interessato e, in caso di informazioni bancarie, la pertinente banca devono poter essere identificati chiaramente. Come per le altre CDI già firmate, le cosiddette Fishing Expedition sono escluse. Queste disposizioni non hanno effetto retroattivo. Per quanto concerne lo scambio di informazioni bancarie, la data di riferimento è quella odierna della firma.

Oltre all'estensione dell'assistenza amministrativa, i negoziati con gli USA hanno permesso di adeguare la clausola arbitrale contenuta nell’attuale CDI e di sostituirla con una conforme al modello di Convenzione dell’OCSE. Nella nuova CDI è stato inoltre convenuto che anche i dividendi versati a istituti di previdenza individuale vincolata (in Svizzera il pilastro 3a) sono esentati da imposta nello Stato della fonte. Finora solo i dividendi pagati a istituti di previdenza professionale (le casse pensioni) erano esentati dall’imposta alla fonte. Separatamente dal Protocollo di modifica, è stato inoltre convenuto con gli USA di condurre nei prossimi due anni ulteriori negoziati concernenti la revisione dell’attuale Convenzione, in particolare per la riduzione allo zero per cento (introduzione del cosiddetto tasso zero) dell’imposta alla fonte su alcuni pagamenti di dividendi.

Al termine dei negoziati, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sul Protocollo di modifica. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e le associazioni economiche sono favorevoli alla sottoscrizione della riveduta Convenzione.

Dalla decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale, la Svizzera ha firmato, oltre che con gli USA, anche con Danimarca, Lussemburgo, Francia, Norvegia, Austria, Gran Bretagna, Messico e Finlandia una CDI contenente la clausola di assistenza amministrativa estesa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. È stata firmata altresì l’estensione alle Isole Far Oer della CDI con la Danimarca. Anche alla Convenzione con la Spagna è applicabile il suddetto articolo. Infatti, nella CDI in vigore con questo Stato è inclusa una clausola automatica della nazione più favorita, nel caso in cui la Svizzera convenisse con un altro Stato membro dell’UE una disposizione sullo scambio di informazioni più estesa. Questa clausola è stata attivata il 21 agosto 2009 con la firma della CDI tra la Svizzera e la Danimarca. 

Sinora la Svizzera ha negoziato con quindici Stati e territori una CDI contenente una clausola di assistenza amministrativa estesa. Oltre a quelle già firmate, sono infatti state parafate CDI con Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Qatar e Singapore. Anche per la firma della CDI con il Qatar, il Consiglio federale ha dato il via libera. Le altre CDI parafate saranno prossimamente sottoposte al Consiglio federale per l'approvazione e per la firma.

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo. Nelle trattative possono inoltre partecipare specialisti in rappresentanza dei Cantoni.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. Successivamente il DFF elabora un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (ratifica) delle CDI. La convenzione può essere ratificata solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Le disposizioni contenute nella CDI vengono applicate, conformemente alla regolamentazione concordata nella convenzione, solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.


Indirizzo cui rivolgere domande

Eric Hess, capo sostituto Divisione degli affari internazionali, Amministrazione federale delle contribuzioni, 031 322 76 70 (per la Svizzera);
Suzanne Zweizig, comunicazione presso l'Ambasciata svizzera a Washington, tel. 202 745 7920 (per gli USA)



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