La Svizzera e il Messico firmano la riveduta Convenzione di doppia imposizione

Berna, 21.09.2009 - Venerdì scorso, la Svizzera e il Messico hanno firmato a Città del Messico il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI). Il Protocollo di modifica contiene anche una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE negoziato in base ai parametri decisi dal Consiglio federale.

Dalla decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale, il Messico è il settimo Stato dopo Danimarca, Lussemburgo, Francia, Norvegia, Austria e Gran Bretagna con il quale la Svizzera ha firmato una CDI contenente la clausola di assistenza amministrativa estesa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Sinora la Svizzera ha negoziato con quindici Stati e territori una CDI contenente una clausola di assistenza amministrativa estesa. Oltre a quelle già firmate, sono infatti state parafate CDI con Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia, Qatar e Singapore. Anche per la firma della CDI con gli Stati Uniti, la Finlandia e il Qatar, il Consiglio federale ha dato il via libera. Il Consiglio federale ha inoltre approvato l'estensione dei Protocolli di modifica con la Danimarca alle Isole Faer Oer, con le quali la Svizzera ha ora pure convenuto uno scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE.

Oltre all'estensione dell'assistenza amministrativa, il Protocollo di modifica contiene altre disposizioni vantaggiose per l'economia svizzera. Infatti, i dividendi per partecipazioni di oltre il 10 per cento verranno tassati soltanto nello Stato di residenza. A determinate condizioni, anche l'imposizione alla fonte di interessi verrà ridotta al 5 per cento, rispettivamente al 10 per cento. Inoltre, con riferimento a pagamenti di interessi e canoni è stato possibile convenire una clausola della nazione più favorita. Questa clausola garantisce alla Svizzera la parità di trattamento con tutti gli altri Stati membri dell'OCSE, con i quali il Messico conviene condizioni più favorevoli in relazione alla tassazione di queste entrate.

Al termine dei negoziati, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sul Protocollo di modifica. Nel complesso la firma della riveduta Convenzione è stata accolta favorevolmente.

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo. Nelle trattative possono inoltre partecipare specialisti in rappresentanza dei Cantoni.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. Successivamente il DFF elabora un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (ratifica) delle CDI. La convenzione può essere ratificata solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Le disposizioni contenute nella CDI vengono applicate, analogamente alla regolamentazione concordata nella convenzione, solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.


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François Bastian, Divisione degli affari internazionali, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 322 71 52



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