Assistenza amministrativa fiscale: l’ordinanza precisa i dettagli dell’addossamento delle spese

Berna, 11.11.2015 - In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha decretato una revisione dell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale. La nuova disposizione precisa la possibilità prevista dalla legge di addossare le spese dell’assistenza amministrativa internazionale alla persona interessata o all’istituto finanziario.

La nuova disposizione dell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale (OAAF) entrerà in vigore il 1° gennaio 2016. Secondo la legge sull’assistenza amministrativa fiscale, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può  addossare alla persona interessata o al detentore delle informazioni le spese sostenute se esse raggiungono un importo eccezionale e se con il suo comportamento inadeguato la persona interessata o il detentore delle informazioni ha contribuito in maniera determinante all'insorgere delle spese. La nuova disposizione dell’OAAF definisce le spese di importo eccezionale ed elenca le componenti delle spese che possono essere addossate.


Indirizzo cui rivolgere domande

Anne Césard, Comunicazione, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
Tel. +41 58 462 62 91, anne.cesard@sif.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

https://www.sif.admin.ch/content/sif/it/home/documentazione/comunicati-stampa/medienmitteilungen.msg-id-59399.html