La Svizzera e gli Stati Uniti d’America firmano l’Accordo FATCA

Berna, 14.02.2013 - In data odierna la Svizzera e gli Stati Uniti d’America hanno firmato l’Accordo FATCA. L’Accordo permette agli istituti finanziari svizzeri di ottenere agevolazioni nell’attuazione della legislazione tributaria statunitense.

In data odierna il segretario di Stato Michael Ambühl e l’ambasciatore degli Stati Uniti, Donald S. Beyer, hanno firmato a Berna l’Accordo FATCA. Nella sua seduta del 13 febbraio 2013 il Consiglio federale aveva dato il via libera al Dipartimento federale delle finanze (DFF) alla sottoscrizione. L’Accordo, parafato il 3 dicembre 2012, prevede agevolazioni nel quadro dell’attuazione della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). All’atto della sottoscrizione viene pubblicato il tenore dell’Accordo. Esso deve essere ora sottoposto per approvazione alle Camere federali e sottostà a referendum facoltativo.

Con la normativa FATCA gli Stati Uniti vogliono tassare i conti che le persone assoggettate a imposta negli Stati Uniti detengono all’estero. Sostanzialmente la FATCA esige che gli istituti finanziari esteri concludano con le autorità fiscali statunitensi (Internal Revenue Service, IRS) un accordo che li obblighi a notificare i conti statunitensi identificati. Nei casi di gravi errori nell’applicazione l’IRS può presentare domande d’informazioni agli istituti finanziari interessati, in merito alle quali deve informare le autorità svizzere. L’IRS non è autorizzato a effettuare controlli sul posto presso gli istituti finanziari autorizzati.

L’Accordo FATCA negoziato con la Svizzera permette agli istituti finanziari svizzeri di scambiare informazioni con l’IRS e consente loro agevolazioni nell’applicazione. Le disposizioni di esecuzione definitive (Final Regulations) pubblicate il 17 gennaio 2013 dal Tesoro statunitense e dall’IRS sono applicabili dagli istituti finanziari svizzeri nella misura in cui l’Accordo e i suoi allegati non prevedano espressamente deroghe.

L’Accordo firmato prevede semplificazioni per parti essenziali dell’industria finanziaria svizzera:

  • le assicurazioni sociali, gli istituti di previdenza privati come pure le assicurazioni di cose e contro i danni sono esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA;
  • a determinate condizioni i veicoli d’investimento collettivo nonché gli istituti finanziari con una clientela prevalentemente locale sono considerati conformi alla normativa FATCA e soggiacciono soltanto a un obbligo di registrazione e ai relativi obblighi (prevalentemente locale significa che almeno il 98 per cento della clientela proviene dalla Svizzera o dall’UE);
  • gli obblighi di diligenza per l’identificazione di clienti statunitensi, ai quali gli altri istituti finanziari svizzeri sono sottoposti, sono strutturati in modo da mantenere l’onere amministrativo entro limiti sostenibili. 

L’Accordo garantisce che i conti detenuti da cittadini statunitensi presso istituti finanziari svizzeri vengano notificati alle autorità fiscali statunitensi con il consenso del titolare del conto o in virtù dell’assistenza amministrativa mediante domande raggruppate. Senza il consenso del titolare del conto, le informazioni non vengono fornite automaticamente, bensì scambiate solo in base alla disposizione sull’assistenza amministrativa contenuta nella convezione per evitare le doppie imposizioni.

Poiché gli Stati Uniti applicheranno progressivamente la normativa FATCA dal 1° gennaio 2014, gli istituti finanziari svizzeri sono obbligati ad applicare la normativa FATCA – a prescindere dal fatto che la Svizzera concluda o meno un accordo con gli Stati Uniti – se non vogliono essere esclusi dal mercato dei capitali americano. Senza tale Accordo non beneficerebbero dell’attuazione agevolata e sarebbero svantaggiati rispetto ai concorrenti delle altre piazze finanziarie. È pertanto importante che l’Accordo possa entrare in vigore con effetto al 1° gennaio 2014.

A causa del carattere urgente e dell’importanza dell’affare, il Consiglio federale ha deciso di indire la procedura di consultazione concernente l’Accordo FATCA e la relativa legge di applicazione in forma abbreviata. Gli ambienti interessati possono inoltrare i loro pareri entro quattro settimane.

Per consentire un rapido svolgimento del processo di approvvazione, il Consiglio federale ha inoltre annunciato ai rispettivi uffici delle Camere federali la presentazione del messaggio FATCA.

Regolarizzazione del passato

A prescindere dalla normativa FATCA, entrambi gli Stati continuano a cooperare rispettando il principio della buona fede al fine di trovare una soluzione per il passato che soddisfi sia l’esecuzione delle leggi statunitensi sia la necessità svizzera di una regolamentazione per la piazza finanziaria. A questo riguardo le competenti autorità statunitensi considerano la riuscita dei negoziati FATCA come un segnale positivo.


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