Scambio di informazioni su domanda

Per scambio di informazioni su domanda si intende lo scambio di informazioni tra autorità fiscali in virtù di una domanda di assistenza amministrativa. La base normativa è costituita da accordi bilaterali e dalla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

Le norme sullo scambio di informazioni fiscali su domanda sono disciplinate nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e negli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA). È determinante in materia il pertinente standard globale dell’OCSE. L’assistenza amministrativa può essere fornita anche in virtù della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa).

Convenzione sull’assistenza amministrativa
Doppia imposizione (Raccolta sistematica)
Accordi concernenti lo scambio di informazioni in materia fiscale (Raccolta sistematica)

L’esecuzione dello scambio di informazioni su domanda compete all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) verifica regolarmente se lo scambio di informazioni su domanda è attuato correttamente.

Esecuzione (AFC)
Forum globale

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 02.12.2021

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