Il Consiglio federale avvia la consultazione concernente l’ordinanza sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali

Berna, 18.05.2016 - In data odierna il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente l’ordinanza sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. La procedura di consultazione si concluderà il 9 settembre 2016.

L’ordinanza contiene le disposizioni di esecuzione emanate dal Consiglio federale sulla legge federale sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (LSAI). In particolare, definisce altri istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e conti esclusi e disciplina nel dettaglio gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Oltre alle disposizioni di esecuzione relative alla LSAI, l’ordinanza stabilisce ulteriori disposizioni necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni. Contiene inoltre disposizione di esecuzione inerenti ai compiti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, al sistema d’informazione e, nell’allegato, le disposizioni alternative del Commentario dell’OCSE relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari.

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard per lo scambio automatico di informazioni). Il nuovo standard globale prevede che determinati istituti finanziari, veicoli di investimento collettivo e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all’estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di redditi da capitale e i saldi dei conti. Esse vengono trasmesse automaticamente, di norma una volta all’anno, alle autorità fiscali, che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali estere competenti. La trasparenza della procedura mira a impedire che all’estero vengano occultati capitali finanziari sottratti al fisco.

In vista dell’introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il 18 dicembre 2015 l’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI) e la LSAI. In questo modo sono state create le basi di diritto per lo scambio automatico di informazioni. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner specifico è necessaria un’attivazione bilaterale. Sulla base dell’Accordo SAI, finora la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’Unione europea e dichiarazioni congiunte concernenti l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con un determinato numero di altri Stati.

Ad oggi circa 100 Stati e territori hanno comunicato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali la loro intenzione di introdurre lo standard per lo scambio automatico di informazioni. In Svizzera lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto nel 2017, in modo tale che il primo scambio di dati con Stati partner selezionati possa avvenire nel 2018.


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