Il Consiglio federale adotta i messaggi concernenti le basi legali per lo scambio automatico di informazioni

Berna, 05.06.2015 - In data odierna il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio che approva la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e il messaggio sulle necessarie basi legali per l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. Nel quadro della procedura di consultazione la maggioranza dei Cantoni, dei partiti politici e degli ambienti interessati hanno accolto positivamente i progetti.

Il primo progetto riguarda la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa), firmata dalla Svizzera il 15 ottobre 2013. Essa disciplina l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale e prevede tre forme di scambio di informazioni, ovvero quello su domanda, lo scambio spontaneo di informazioni e lo scambio automatico di informazioni. Il Consiglio federale mantiene la riserva già espressa nell’avamprogetto relativa al campo di applicazione materiale e temporale della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Per creare le basi legali necessarie alla sua attuazione in Svizzera il Consiglio federale richiede modifiche specifiche nella legge sull’assistenza amministrativa.

Il secondo progetto sottoposto al Parlamento riguarda l’Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA), firmato dalla Svizzera il 19 novembre 2014. Per poter applicare le disposizioni di questo accordo e dello standard globale dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali è necessaria una nuova legge federale. La legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) contiene disposizioni concernenti l’organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili.

L’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni può avvenire in due modi, ovvero tramite un accordo bilaterale, come quello firmato il 27 maggio 2015 tra la Svizzera e l’Unione europea, oppure tramite l’MCAA, che si fonda a sua volta sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa. Per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra la Svizzera e l’Australia è stata scelta la seconda variante. L’avamprogetto è attualmente in consultazione. 

La procedura di consultazione dei due avamprogetti si è svolta dal 14 gennaio al 21 aprile 2015. Le Camere federali avvieranno le discussioni in merito nell’autunno 2015. Così anche venisse impugnato un referendum sarebbe possibile mettere in vigore le basi legali all’inizio del 2017 e procedere al primo scambio di informazioni con gli Stati partner nel 2018. Questo è quanto aveva prospettato la Svizzera in occasione della conferenza del Forum globale tenutasi nel mese di ottobre del 2014. Nella stessa occasione, circa 100 Stati si sono impegnati a introdurre lo standard per lo scambio automatico di informazioni, circa 50 di questi già a partire dagli anni 2016/2017 e gli altri, tra cui anche la Svizzera, dagli anni 2017/18. Con l’attuazione del nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni la Svizzera contribuisce in modo importante alla lotta contro l’evasione fiscale.

Il Parlamento dovrà decidere non solo sulle basi legali ma in un secondo tempo anche sugli accordi firmati dalla Svizzera. Oltre all’accordo con l’Australia e l’UE sono in corso negoziati per ulteriori accordi.


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